Autore: Prof. Giuseppe Fontana.

Il servizio militare di leva, Istituito nello Stato unitario italiano con la nascita del Regno d’Italia e confermato con la nascita della Repubblica italiana, è stato in regime operativo dal 1861 al 2004, per 143 anni. L’obbligatorietà del servizio, prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge, è ordinariamente inattiva dal 1º gennaio 2005, come stabilito dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

All’inizio del XX secolo la normativa in tema conobbe modifiche, con norme quali la legge 15 dicembre 1907, n. 763, la legge 24 dicembre 1908, n. 783, la legge 30 giugno 1910, n. 362, (con cui la ferma fu ridotta a due anni per tutte le armi); poco prima della prima guerra mondiale, la normativa venne nuovamente modificata dal R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497 (Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito). Durante la guerra cominciarono a verificarsi i primi significativi episodi di obiezione di coscienza

Dopo il primo dopoguerra, il regime fascista introdusse l’istruzione premilitare, “impartita con carattere continuativo a tutti i giovani dall’anno in cui compiono l’8º anno di età a quello in cui compiono il 21°”. Tale istruzione comprendeva due periodi: il primo, dal 1º gennaio dell’anno in cui si compie l’ottavo al compimento del 18º anno di età, era di competenza dell’Opera Nazionale Balilla, creata nel 1926; il secondo, il servizio premilitare obbligatorio, dal compimento del 18º anno di età (leva fascista) alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva”. Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva diventava così soldato e, da quel giorno, incombeva su di lui l’obbligo militare (obbligo di leva). Il servizio di leva poteva essere svolto anche presso la milizia fascista (MVSN).

La normativa relativa al reclutamento venne poi modificata dalla legge 5 agosto 1927, n. 1437, raccolta nel regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito). Il servizio di leva poteva essere altresì prestato come “ausiliario” presso le varie forze armate italiane e forze di polizia italiane (come ad esempio in qualità di carabiniere ausiliario presso l’Arma, Polizia di Stato, Corpo degli agenti di custodia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), o anche come ufficiale di complemento.

Con la riforma di cui al regio decreto legge 21 novembre 1934, n. 1879, seguita dal R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 (Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito), si modificò il testo unico del 1932, prevedendo che per l’esercito i giovani venissero chiamati alla leva ed esaminati nel 20º anno, con la chiamata alle armi normalmente nel 21º anno.

Si prevedeva, in particolare:

«Le ferme di leva si distinguono, in ordine decrescente di durata, in: ordinaria (18 mesi), minore di 1° grado (12 mesi), minore di 2° grado (6 mesi), minore di 3° grado (3 mesi).»

Nella Regia Marina era prevista la ferma volontaria ordinaria di 6 anni, quella volontaria a premio di 4 anni e la ferma di leva di 28 mesi. Infine, nella Regia Aeronautica il personale di leva era assegnato dai distretti militari e dalle capitanerie di porto in base ai quantitativi stabiliti.

Con la nascita della Repubblica Italiana venne affermato nella carta costituzionale il dovere dell’obbligatorietà del servizio, contenuto nell’art. 52 della Costituzione della Repubblica Italiana, ma tuttavia temperato dalle modalità e nelle limitazioni imposte dalla legge. Infatti, il 2º comma dell’articolo afferma che:

«Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. […]»

Nell’immediato secondo dopoguerra vennero poi istituiti i centri addestramento reclute (CAR), presso i quali i coscritti dovevano recarsi per sostenere un apposito corso di addestramento e successivamente essere assegnati a una sede di servizio. Le leggi 25 aprile 1957, n. 308, e 8 luglio 1961, n. 645, disciplinarono la composizione delle “commissioni mobili’” e dei “consigli di leva”, mentre ai sensi della legge delega 13 dicembre 1962, n. 1862, venne emanato il D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica).

I soggetti destinatari della chiamata, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 237/1964, continuavano a essere tutti i cittadini italiani esclusivamente di sesso maschile e maggiorenni inclusi nelle liste di leva. Si era quindi chiamati (tramite la cosiddetta “chiamata alle armi” tramite apposita cartolina precetto) a presentarsi presso il distretto militare competente e sottoposti alla visita medica di leva; se dichiarati idonei, si svolgeva servizio obbligatorio nella Marina Militare, nell’Esercito Italiano o nella Aeronautica Militare, solitamente con incarichi di impiego nei servizi (approvvigionamento, logistica, ecc.) o incarichi di servizio in una determinata arma (ad esempio fuciliere dell’esercito); solitamente dalla visita all’arruolamento passava un certo periodo di tempo, generalmente non superiore all’anno.

A seguito dell’emanazione della prima legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), si ebbe per la prima volta una disciplina dell’obiezione di coscienza nonché l’istituzione del servizio civile, obbligatorio, alternativo e sostitutivo a quello militare per chi, risultato idoneo alla visita di leva, non volesse prestare servizio armato. Inizialmente il servizio civile obbligatorio aveva una durata maggiore rispetto al servizio militare, durata via via equiparata mentre il rapporto fra il numero di persone che svolgevano i due tipi di servizio si attestava sulla parità. Negli anni, inoltre, la richiesta di effettuare il servizio civile fu progressivamente svincolata dal soddisfacimento di particolari requisiti, ad esempio, di natura religiosa.

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale aveva cominciato a prendere atto del cambiamento espresso da alcune parti dell’opinione pubblica: la sentenza n. 164 del 23 maggio 1985 aveva stabilito il diritto del cittadino a servire la patria anche espletando un servizio alternativo a quello armato. Con la legge 6 marzo 2001, n. 64 verrà successivamente istituito nel 2001 il servizio civile nazionale.

L’art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana prevede l’obbligatorietà del servizio militare, ma solo nei modi e nei limiti previsti dalla legge, nella fattispecie l’istituto è regolato dal codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ne regolamenta invece aspetti applicativi (come ad esempio gli adempimenti circa le “liste di leva”). L’arruolamento quindi, si divide in “obbligatorio” e “volontario”, ambo le fattispecie sono previste e normate dal predetto codice.

Per quanto riguarda il “servizio di leva” il nuovo codice limita l’operatività della coscrizione obbligatoria, o meglio la sua attuazione, alle condizioni riportate in tale norma all’art. 1929, in particolare al comma 2:

«Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

a) se sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione; b) se si verifichi un grave crisi internazionale nella quale l’Italia venga coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.»

(comma 2° art. 1929 d.lgs 66/2010)

Secondo il libro VIII del D.P.R. n. 90/2010, la competenza alla formazione delle liste di leva è dei comuni italiani,  nelle quali vengono a essere iscritti i cittadini italiani di sesso maschile all’anno del compimento del loro 17º anno di età e, in caso di ripristino della leva, suscettibili di chiamata a visita al compimento del 18º anno di età ma comunque non oltre il 45º anno. I requisiti psico-fisici sono accertati dalle commissioni di leva, le imperfezioni che costituiscono causa di inidoneità sono stabilite dall’art. 582 del D.P.R. n. 90/2010; Mil personale di leva inoltre riceve una paga adeguata a quella di soldato, così come pure i richiamati e le forze di complemento.

Dopo aver ricevuto la chiamata, si prevede il superamento di visite mediche in un periodo di due giorni, con esito diverso, in particolare si è dichiarati:

Idoneo: in questo caso è previsto l’arruolamento.

Rivedibile: si viene invitati a ripresentarsi l’anno seguente per effettuare nuovamente le visite in quanto giudicato temporaneamente inabile. Nel caso tale infermità perdurasse anche alla seconda visita il soggetto viene riformato.

Riformato: questo giudizio sancisce la permanente inidoneità al servizio militare.

A ogni modo il periodo di ferma dei militari di leva e degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile è di 10 mesi, prolungabili con decreto del ministero della difesa sempre nelle ipotesi previste per la riattivazione della leva, essi possono essere utilizzati per particolari attività operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare e i servizi generali di caserma o per fornire soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali e il ripristino di infrastrutture pubbliche per non più di 6 mesi; hanno inoltre diritto a usufruire di vitto e alloggio presso la struttura ove prestino servizio e sono generalmente assegnati a una sede di servizio distante non più di 100 km dalla propria residenza, e sono tenuti come tutti i militari a prestare giuramento militare. I renitenti alla leva continuano a essere puniti con la reclusione carceraria, e con la conseguente applicazione di sanzioni ulteriori ove previsto dalla legge.

Argomentazioni a favore del servizio obbligatorio di leva sono le seguenti:

  • La coscrizione militare obbligatoria si prefiggeva di creare nei giovani una sorta di identità nazionale indiscutibile attraverso lo svolgimento di un servizio militare propedeutico alla difesa dello Stato; con doveri e senso civico che dovevano in essa trovare attuazione. Lo stesso servizio militare (o civile) sono doveri previsti tuttora nella nostra Carta Costituzionale (solamente “sospesi”);
  • Esso poteva favorire la conoscenza, soprattutto per i giovani di realtà disagiate, di aree lontane, e anche l’integrazione linguistica;
  • I giovani potevano conoscere realtà diverse da quelle quotidiane, con possibilità di stringere forti legami di amicizia;
  • Grazie al servizio obbligatorio era possibile diagnosticare alcune patologie dell’apparato riproduttivo maschile che, molto spesso ignorate a causa di pigrizia o pregiudizi da parte dell’interessato, venivano identificati proprio dai medici militari durante la visita;
  • Il servizio assicurava un costante afflusso di soldati a costi poco elevati; inoltre potendo essere prestato presso corpi di polizia, poteva garantire alle amministrazioni interessate un flusso continuo di personale giovane da impiegare per svariati compiti a seconda delle necessità che si presentavano, dall’ordine pubblico, ai disastri naturali e la lotta alla criminalità;
  • La coscrizione obbligatoria aiutava a dare una disciplina e uno spirito di cooperazione di gruppo; inoltre forze armate costituite non da coscritti creerebbero una sorta di “casta”.

Argomentazioni contrarie:

  • Il servizio era considerato come un’imposizione contro la libertà personale, che creando una “cittadinanza in armi”, si poneva potenzialmente in contrasto con taluni movimenti (come il pacifismo e l’antimilitarismo), per ragioni etiche; peraltro durante gli accertamenti di leva i coscritti erano tenuti a consentire il rilevamento delle impronte digitali, aspetto ritenuto discutibile da taluni;
  • Il servizio prevede l’obbligo per il personale di leva di trascorrere la notte presso la località della sede di servizio; tale disposizione seppur comprensibile in tempo di guerra e in particolare, in zona di operazioni, era suscettibile di trasformare la ferma in una vera e propria forma di reclusione, protratta per mesi;
  • Un ambiente di rigorosa e gerarchica disciplina non è adatto a tutti gli individui, tanto meno può essere imposto, oltre ad essere negativo per lo sviluppo della creatività e delle diversità individuali;
  • La leva obbligatoria sottraeva tempo utile alla vita civile e al completamento degli studi, impegnando forzosamente migliaia di giovani, che espletando il servizio entravano nel mondo del lavoro con ritardo, discriminandoli di fatto rispetto agli esentati dal servizio;
  • Il servizio poteva non fornire una preparazione militare adeguata e sovente consisteva nel puro addestramento formale e in lavori di manovalanza per il semplice mantenimento della struttura cui il coscritto era stato assegnato;
  • Lo svolgimento del servizio poteva essere stressante per taluni individui, suscettibile di causare malattie e sindromi varie, lesive della salute umana;
  • Durante il servizio è prevista per legge la somministrazione di vaccini che in taluni casi, a causa di tempi e modalità di somministrazione sbagliati, si sono rivelati responsabili dello sviluppo di tumori nelle persone riceventi;
  • Data l’obbligatorietà del servizio spesso potevano essere arruolati soggetti provenienti da aree con disagio sociale e/o con precedenti giudiziari (la legge italiana fa espressamente divieto che questi ultimi vengano cancellati dalle liste di leva);
  • Durante il servizio le reclute più giovani erano sovente vessati da militari con maggiore anzianità di servizio e/o anagrafica, solitamente anch’essi chiamati alla leva, con atti di bullismo e violenza, pratiche inquadrabili nel fenomeno del nonnismo, poiché esercitate dagli anziani (i cosiddetti “nonni”) episodi talvolta riportati anche da cronache giornalistiche;
  • La coscrizione obbligatoria esclusivamente maschile configura una forma di sessismo, essendo obbligatoria solo per gli individui di sesso maschile;
  • Avere forze armate non basate sulla coscrizione permette di avere personale meglio motivato, formato, addestrato e in generale più preparato ad operare in diverse situazioni e attività.

Prof. Giuseppe Fontana.

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